Art. 2287 codice civile - Procedimento di esclusione - Brocardi.it Cass. civ. n. 6394/1996. Ai fini della esclusione del socio di società di persone, l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione dell'assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto che tale esclusione deve essere deliberata «dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere».